Nel novembre 2015 il TAR del Lazio ha deciso che “il disagio psicologico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze dello psicologo e che la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria dello psicologo. Ovvero non del counselor.

La sentenza è consultabile a questo indirizzo.

Tale decisione è stata presa in seguito ad un ricorso presentato dall’Ordine degli Psicologi contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute nei confronti di AssoCounseling, relativamente al fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva inserito AssoCounseling negli elenchi – tenuti dallo stesso Ministero – delle associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate ai sensi della Legge 4/2013.

AssoCounseling ha immediatamente iniziato a preparare il ricorso,  e dichiara che per il momento nulla cambia per i counselor.

 

Per quanto avviene sul piano legislativo nel mondo del coaching, vedi La norma UNI.